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Ordinanza — n. 11011/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to critically analyze lower court's reasoning on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11011/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to critically analyze the reasoning of the Court of Appeal regarding recidivism. The appellant argued for annulment based on alleged legal violations and motivational defects concerning repeated offenses under Articles 624 and 625 of the Penal Code. The court rejected these grounds, noting the lower court's logical assessment of the defendant's criminal history and social danger, and found the appeal lacked the required critical engagement with the decision's motivation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it does not critically analyze the reasoning of the lower court and fails to precisely state the legal grounds justifying the appeal.

Parole chiave

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recidivism infraquinquennale inadmissibility appeal critical analysis reasoning Articles 624 625 penal code Court of Cassation procedure verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 n. 2 cod. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LI GOTTI GIUSEPPE nato a PALERMO il 13/09/1973 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1. Giuseppe Li Gottii ngèrlu pp -O , ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 cod. pen., ricorre, a mezzo del Difensore, avverso la sentenza in epigrafe lamentando violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2.1 motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; inoltre, il ricorso non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, v.

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi sindacabili di legittimità. In particolare, i giudici di merito hanno dato conto degli elementi di prova in ordine all'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale, sottolineando i molteplici precedenti penali dell'imputato, la sua pericolosità sociale e l'elevato pericolo di ricaduta nel reato.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de