Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual and legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Cuccu Gianmatteo inadmissible because the sole ground of appeal was too general. The appellant argued for a violation of law and defect in reasoning regarding his criminal responsibility, but failed to specify factual or legal complaints. The court ruled that the lower court's justification was sound and the appeal did not meet the specificity required under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly generic and aspecific, failing to pinpoint factual or legal grievances and adequately confront the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCCU GIANMATTEO nato a CAGLIARI il 12/08/1990 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 6 giugno 2024 la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale dell'Il maggio 2023, ha rideterminato la pena inflitta a Cuccu Gianmatteo nella misura di mesi uno, giorni quindici di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.
b) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della sua responsabilità penale.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024 Il Consigliere este