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Ordinanza — n. 11004/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to a new ground of appeal not raised in the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11004/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant introduced a new ground of appeal regarding the attempted nature of the crime. This argument, which was not raised during the previous appellate proceedings, violates the principle that cassation can only review issues previously contested. Consequently, the court rejected the request to reconfigure the crime as an attempt and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 56 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine grounds of appeal that were not raised in the lower courts, as this would violate the principle of double instance and risk annulling a decision on a point intentionally omitted from the appellate record.

Parole chiave

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new ground of appeal inadmissible cassation double instance principle attempted crime procedural exhaustion altri reati altri capi d'accusa aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge in relazione all'art. 56 cod. pen., lamentando l'errata configurazione del fatto in delitto consumato, e non già in tentativo.
Art. 600 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 56 cod. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge in relazione all'art. 56 cod. pen., lamentando l'errata configurazione del fatto in delitto consumato, e non già in tentativo.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli
269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCA GIAMPIERO nato a CAGLIARI il 23/01/1964 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 14 febbraio 2024 la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 21 dicembre 2022, ha rideterminato la pena inflitta a Zucca Giampiero nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge in relazione all'art. 56 cod. pen., lamentando l'errata configurazione del fatto in delitto consumato, e non già in tentativo.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la richiesta di configurazione del delitto come tentato costituisca un motivo nuovo, non dedotto con il precedente appello, perciò non sottoponibile al vaglio del presente giudizio di legittimità, dovendo trovare applicazione, in termini troncanti, il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estens