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Ordinanza — n. 11003/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to vague grounds and lack of specific argumentative criticism against the lower court's sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11003/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the sentencing was excessively severe and failed to recognize generic mitigating circumstances, but the court found the grounds vague and non-specific. The decision was based on the finding that the appellant merely reiterated previously rejected criticisms without providing a specific, argumentative critique of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are vague and fail to provide a specific, argumentative critique of the lower court's decision, as required by procedural law.

Parole chiave

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inadmissible appeal vague grounds lack of specific critique procedural costs sentencing review ritardo ingiustificato dell'azione penale facoltà di astenersi dal testimoniare rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
Art. 81 cod. pen.
285), fatti commessi in unità di tempo e di azione 1'11 agosto 2019, in conseguenza condannandolo, con l'aumento ex art. 81 cod. pen., applicata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.
d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285
189, commi 6 e 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), fatti commessi in unità di tempo e di azione 1'11 agosto 2019, in conseguenza condannandolo, con l'aumento ex art.
Art. 189, commi 6 e 7
art. 81 cod. pen
285), fatti commessi in unità di tempo e di azione 1'11 agosto 2019, in conseguenza condannandolo, con l'aumento ex art. 81 cod. pen., applicata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LENTI NEDO nato a LIVORNO il 27/01/1970 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti: udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Lenti Nedo ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze il 30 gennaio 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Livorno il 24 maggio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile dei reati di omissione di soccorso stradale e di "fuga" (art. 189, commi 6 e 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), fatti commessi in unità di tempo e di azione 1'11 agosto 2019, in conseguenza condannandolo, con l'aumento ex art. 81 cod. pen., applicata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.

2. L'imputato si affida ad un unico motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla misura della pena, ritenuta eccessivamente severa, ed al mancato riconoscimento delle, pur richieste, circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Le doglianze risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito (pp. 3-4) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata.

Il trattamento punitivo risulta, in definitiva, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, che non trascura l'esame delle deduzioni difensive e che, alla p. 4, valorizza i numerosi (ben sedici) ed anche gravi precedenti penali in giudicato risultanti dal casellario. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e anche della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom