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Ordinanza — n. 11000/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning for denying generic mitigating circumstances in criminal sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11000/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Hicham Boutlib inadmissible regarding his conviction for a crime where mitigating circumstances were denied. The appellant argued for a lack of logical reasoning in the lower court's refusal to apply generic mitigating circumstances under Article 62 of the Criminal Code. The court ruled that sentencing discretion is inherently broad and only requires a manifestly illogical decision to be overturned, which was not present here.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; The denial of generic mitigating circumstances in criminal sentencing is subject to judicial discretion and is only reviewable if the decision lacks manifestly illogical reasoning or constitutes an abuse of power.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal sentencing discretion manifestly illogical reasoning appeal inadmissibility Article 62 Criminal Code spese legate all'invalidità attenuazione della pena addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 cod. pen.
Hicham Boutlib ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della pronuncia resa al 13/09/2018 dal Tribunale di Livorno, per aver riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTLIB HICHAM nato il 14/12/1974 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Hicham Boutlib ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della pronuncia resa al 13/09/2018 dal Tribunale di Livorno, per aver riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascritto. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Mancanza e/o illogicità manifesta della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche) è inammissibile perché, essendo la determinazione del trattamento sanzionatorio naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, essa risulta incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 2 e 3 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estenso