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Ordinanza — n. 10997/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-justiciable legal application and lack of motivation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10997/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not suitable for review on points of law. The appellant argued for the recognition of a minor damage mitigation circumstance and generic mitigating circumstances, which the lower court had already addressed with sufficient reasoning. The Court upheld the lower court's decision, noting that the reasoning regarding the non-trivial nature of the damage and the denial of benefits was logically sound and binding in this stage.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The Court of Cassation declares appeals inadmissible when the grounds concern the erroneous application of law or lack of motivation in matters already fully reasoned by the court of second instance, as such reasoning is unassailable in this stage.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal points of law review mitigating circumstances minor damage mitigation lack of motivation grounds danno patrimoniale procurato con astuzia danno patrimoniale perdite economiche

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
3 della sentenza impugnata), così da consentire il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: erronea applicazione di legge e apparenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62 n.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 62-bis cod. pen
ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020
Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep.
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017
280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv.
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008
all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRARU VICTOR nato il 06/06/1988 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 13 novembre 2023 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 2 settembre 2022 con cui Petraru Victor era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 56, 624-bis e 625 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: erronea applicazione di legge e apparenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen.; erronea applicazione di legge e carenza di motivazione in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche 2.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riferimento alla prima doglianza, risulta congruo e logico il ragionamento espresso dalla Corte di appello con cui è stato evidenziato come la manomissione della porta di ingresso dell'abitazione di una delle persone offese abbia cagionato un danno tale da non poter essere considerato di natura irrisoria (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), così da consentire il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

E', in proposito, consolidata l'esegesi di questa Corte di legittimità per cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (così, espressamente:

Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01). 2.2. Parimenti inammissibile è, poi, la seconda censura, dovendo essere osservato come la motivazione resa dalla Corte territoriale (cfr. p.

3) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024 Il Cons