Cassation court dismisses appeal for tax evasion as lower court correctly denied non-prosecution grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's denial of non-prosecution was legally sound. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the Court of First Instance properly evaluated specific indicators regarding conduct, damage, and culpability. Consequently, the Court of Cassation affirmed the lower court's decision, rejecting the generic arguments as unsupported by the concrete facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation rejects appeals where the lower court correctly denies non-prosecution based on a concrete assessment of conduct, damage, and culpability indicators, deeming generic arguments inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUSTOLISI NICOLA nato a AUGUSTA il 15/12/1992 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 171/RG 36035
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicola Giustolisi avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo dedotto non sia consentito in questa sede perché generico e disatteso dalla Corte di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in quanto il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stato fondato correttamente sulla fattispecie concreta e all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza (Sez. 6, n. 35195 del 3/05/2022, Rv. 283731), come risulta alle pagg. 1 e 2 della motivazione, con argomenti coerenti e logici; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co