Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and deference to trial court's discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were deemed generic and already addressed by the lower court. The appellant argued for non-prosecution based on her absence from home, but the appellate court found its reasoning legally sound and discretionary. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The cassation court lacks jurisdiction to review discretionary judgments of the trial court unless they are arbitrary or illogical, rejecting generic appeals that fail to demonstrate such flaws.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICARI ANGELINA nato a SCILLA il 29/05/1990 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 163/RG 35903
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Licari Angelina avverso la sentenza in epigrafe indicata per il reato di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti in questa sede perché generici e disattesi dal giudice di merito con argomenti sintetici ma giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in quanto le ragioni del diniego della causa di non punibilità sono contenute a pagina 3 valorizzando l'assenza reiterata, per tre volte, dell'imputata dal domicilio e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ma sorretta da sufficiente motivazione come nella specie stanti i precedenti dell'imputata (pag.4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consiglier e ensora Il Presidente