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Ordinanza — n. 10848/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being merely reproducible of merits already reviewed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10848/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the arguments were merely reproducible of issues already adequately examined and rejected by the lower court. The appellant challenged a sentence for tax evasion, but the court found the statutory provisions regarding sanction treatment imply a typical discretionary evaluation belonging to the merits judgment. Consequently, the appeal was rejected as it lacked novelty and was not the result of arbitrary reasoning or illogical argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Cassation appeals are inadmissible when arguments are merely reproducible of issues already adequately reviewed by the court of first instance, as statutory provisions on sanction treatment imply a typical discretionary evaluation belonging to the merits judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reproducible arguments merits judgment discretion tax evasion sentencing sufficient motivation requirement motivi di cassazione adeguamento della pena pluralità di motivazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAHAMI KALED nato a REGGIO CALABRIA il 26/08/1995 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 159/RG 35891

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Lahami Kaled avverso la sentenza in epigrafe indicata per il reato di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti in questa sede perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in quanto le statuizione relative al trattamento sanzionatorio implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito e sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione come nella specie (pag.4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consiglier ensora Il Pré idente