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Ordinanza — n. 10846/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as generic; first instance correctly analyzed legal issues without asserting facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10846/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were deemed generic and lacked specific legal reasoning. The first-instance judgment had properly evaluated the case with correct and logical arguments, whereas the appeal merely asserted conclusions without substantive analysis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it consists of generic assertions that fail to substantiate the legal errors of the first-instance judgment with specific arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal arguments inadmissible criminal appeal first instance analysis procedural costs award assertive factual claims esame delle censure formali motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTELEONE DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 19/06/1975 avverso l'ordinanza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 148/RG 35840

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Monteleone avverso l'ordinanza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo dedotto sia generico in quanto, come correttamente rappresentato dal provvedimento impugnato, l'atto di appello si era limitato a censurare, con enunciati espressi in modo assertivo, la sentenza di primo grado che, invece, aveva vagliato, con argomenti giuridicamente corretti, completi e logici, le questioni poste; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consigliera e tensora Il P 1idente