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Ordinanza — n. 10844/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repeating arguments already rejected on merits by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10844/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Michele Rispoli inadmissible because it merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Catanzaro. Rispoli challenged a conviction for resistance and aggravated injuries against public officials, arguing that the aggravating circumstance under Article 576 of the Penal Code should apply to voluntary injuries even when concurrent with resistance. The court ruled that since the lower court correctly identified and applied the aggravating circumstance, the appeal lacked new grounds permitted in a jurisdiction of legality.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 61, n. 10 c.p.; Art. 576 c.p.: An appeal in a jurisdiction of legality is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected on the merits by the lower court, without presenting new grounds permitted by law.

Parole chiave

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jurisdiction of legality inadmissible appeal repetition of arguments aggravating circumstance resistance to public official voluntary injuries Cassa delle ammende caso di rigore personale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 61, n. 10 c.p.
283159); ritenuto che nella specie il delitto di lesioni non sia dunque procedibile a querela neanche a seguito della cd Riforma Cartabia proprio alla luce dell'ampia motivazione che ha riconosciuto la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n.
Art. 576 c.p.
Infatti, l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Rv. 283159
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISPOLI MICHELE nato a SALERNO il 07/08/1992 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 144/ RG. 35817

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Rispoli Michele avverso la sentenza in epigrafe indicata per i delitti di resistenza e lesioni aggravate nei confronti di pubblici ufficiali; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (pagg.3 e 4). Infatti, l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorra con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo (Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Rv. 283159); ritenuto che nella specie il delitto di lesioni non sia dunque procedibile a querela neanche a seguito della cd Riforma Cartabia proprio alla luce dell'ampia motivazione che ha riconosciuto la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 10 cod. pen.; ritenuto che dall'inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consiglier nsora Il Pr ocle