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Ordinanza — n. 10842/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity and lack of new arguments regarding arbitrary exercise of rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10842/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation court declared the appeal by Aldo Bilello inadmissible due to its generic nature and repetition of arguments already rejected by the lower court. The appellate court had confirmed the conviction for arbitrary exercise of rights based on convergent testimonial evidence, which the cassation court found sufficient. Consequently, the appeal was rejected without addressing the specific claim of non-punishability due to the minor nature of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 393 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and merely reproduces censure already adequately examined and dismissed by the judgment under review.

Parole chiave

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arbitrary exercise of rights generic appeal repetitive censure non-punishability cassation inadmissibility testimonial evidence procedural economy possessore

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 393 cod. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Aldo Bilello avverso la sentenza in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna per il delitto di cui all'art. 393 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato.
art. 393 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Aldo Bilello avverso la sentenza in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna per il delitto di cui all'art. 393 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato.
art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILELLO ALDO nato a SANTA MARGHERITA DI BELICE il 23/08/1977 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 142/RG. 35733

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Aldo Bilello avverso la sentenza in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna per il delitto di cui all'art. 393 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. OSSERVA Il ricorso è inammissibile per genericità e perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla sentenza impugnata con la quale l'unico motivo non si confronta. Infatti, la Corte di merito, con corretti argomenti giuridici e logici, ha confermato la sentenza di primo grado dando atto, con ampi accertamenti di fatto (pag.

2) e corrette valutazioni di diritto (pag. 3), richiamando le convergenti prove testimoniali tali da configurare il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sotto il profilo oggettivo e soggettivo. A fronte di detti elementi il ricorso prefigura una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e si limita a stigmatizzare la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. senza nulla liquidare alla costituita parte civile in ragione del rito e dell'assenza di un utile contributo alla decisione ai fini di contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consiglier estensora PrO)