Cassation appeal dismissed for genericity and repetition of already examined and rejected arguments regarding peculato charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its generic nature and because it merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. The appellant challenged a conviction for peculato, claiming the appellate court erred in rejecting his mileage reimbursement claims based on incorrect calculations. The court ruled that the appeal lacked specific grounds as it did not address the factual basis of the lower court's decision or introduce new legal issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if it is generic and reproduces censure already adequately examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROVATO GIOVANNI nato a RADDUSA il 11/08/1948 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 141/RG. 35654
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Trovato avverso la sentenza in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna per diverse condotte di peculato; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva dell'Avvocato Bonsignore nella quale insiste per l'accoglimento del ricorso ripercorrendo gli argomenti in esso contenuti OSSERVA Il ricorso è inammissibile per genericità e perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con cui l'unico motivo non si confronta. Infatti, la Corte di merito, con corretti argomenti giuridici e logici (pagg. 6 e 7), ha confermato la sentenza di primo grado dando atto, con ampi accertamenti di fatto e corrette valutazioni di diritto, la pretestuosità delle richieste di conguaglio avanzate dall'imputato con riferimento a fasce chilometriche diverse da quelle dovute e più lucrose, tanto da configurare il delitto di peculato, senza che risulti che la questione dell'utilizzo della tabella A.C.I. fosse stato posto con l'atto di appello (si veda pag.
6) o che emergano elementi da cui evincere la non correttezza dei calcoli. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consigliera fttnsora Il Prede