Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Anese Moris inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Moris challenged a lower court's confirmation of his conviction for aiding and abetting aggravated assault against his friend, arguing factual errors regarding video evidence and legal exemptions. The court rejected these claims as mere expressions of dissatisfaction with the first instance's evaluation of surveillance footage and previously examined legal defenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 384 cod.pen.; Art. 131-bis cod.pen.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist solely of factual complaints or reiterate arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANESE MORIS nato a CONCORDIA SAGITTARIA il 08/03/1977 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 140/RG. 35640
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Moris Anese avverso la sentenza in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna per il delitto di favoreggiamento nei confronti dell'amico Ermes Anese autore del delitto di lesioni aggravate ai danni di Alfonso Sorbo avvenute all'interno di un locale; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto con riferimento alla puntuale valutazione operata dalla Corte di merito dei filmati dell'aggressione ai danni di Sorbo, avvenuta davanti al ricorrente, per come ripresa dall'apparato di videosorveglianza del locale e con indicazione specifica dei singoli fotogrammi;
Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il delitto contestato e puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive, alla luce dell'essere stato consumato il delitto di lesioni, con frattura della scatola cranica, di fronte al ricorrente; pagg. 10 e 11 in cui correttamente è stata esclusa l'esimente di cui all'art. 384 cod.pen. per assenza dei presupposti considerata, innanzitutto, l'assenza di rapporti di parentela con l'autore del delitto; e pagg. 12-14 sull' esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. e gli altri profili attinenti al trattamento sanzionatorio);
Considerato che i motivi di ricorso relativi al difetto visivo del ricorrente sono avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate ed esaminate con puntuali argomenti dai giudici di merito alle pagg. 9 e 10; Ritenuto che, circa il motivo relativo al reato presupposto, vale il principio di diritto secondo cui il delitto di favoreggiamento personale è un reato di pericolo, consistente «in un'attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, provocando quindi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere, essendo irrilevante, una volta accertata la sussistenza obiettiva del fatto materiale integrante il reato presupposto, l'applicazione di una causa di non punibilità ovvero il dubbio sulla concreta individuazione del suo autore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante l'intervenuta archiviazione in relazione al reato presupposto)» (Sez. 6, n. 13143 del 1/03/2022, 0., Rv. 283109);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consig