Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances and lack of specific legal reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on generic complaints rather than specific legal arguments. The appellant challenged a lower court's finding of insult and the denial of generic mitigating circumstances, arguing for a different sentencing outcome. The court rejected these claims as repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the trial judge with sufficient reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be specific and not merely repetitive of arguments already decided by the lower court, as generic grievances and lack of specific legal reasoning render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENNISI SALVATORE nato a CATANIA il 31/08/1959 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 139/Rg 16904
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Pennisi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. In particolare, sull'effettiva presenza di più persone, necessaria ai fini della configurazione dell'oltraggio, con frasi ingiuriose ed intimidatorie, questa è stata fondata sull'essere avvenuto il fatto alla presenza di altri detenuti per costringere i medici del Sert a convocare il ricorrente per un'audizione (pag.
3) come dichiarato dalle persone offese e dalle relazioni di servizio; ritenuto che anche la censura relativa al diniego delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva sia reiterativa e aspecifico in quanto le statuizione relative al giudizio di comparazione tra opposti circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (si vedano nella specie pagg. 4 e 5), tale dovendosi ritenere quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25 02 2010, Contardo, RV245931); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consigliera sesora Il PrO