Cassation court dismisses appeal for threatening speech as generic complaints of already reviewed merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling it contained only generic complaints that merely reproduced arguments already rejected by the lower court. The appellant argued against the conviction for threatening speech, but the court found his claims were merely nervous reactions rather than valid legal grounds. Consequently, the appeal was dismissed under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal grounds; generic complaints or mere reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCACCIA FRANCESCO nato a TERMINI IMERESE il 25/01/1978 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 138/Rg 35634
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Scaccia avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alla luce del contenuto gravemente minaccioso delle frasi proferite ai danni degli operanti (pag.
4) ridimensionate dal ricorrente a mero nervosismo; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consiglier testensora Il P idente