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Ordinanza — n. 10836/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds not permitted in Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10836/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Giosuè Lo Piccolo inadmissible, ruling that the grounds raised were merely generic and repetitive of arguments already properly evaluated by the lower court. The appellant challenged the sentencing and the application of general mitigating circumstances, arguing they violated his rights. The court rejected these claims because the quantification of penalties and the assessment of discretionary mitigating factors fall within the exclusive domain of the trial judge and are not subject to cassation review unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The grounds for a cassation appeal must be specific and admissible under law; generic arguments that merely reproduce the merits of the case without pointing to specific legal errors are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal criminal procedure law discretionary sentencing review mitigating circumstances assessment attenuazione della pena riesame dell'entità pena gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PICCOLO GIOSUE' nato a PALERMO il 20/10/1993 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 136/ RG. 35627

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giosuè Lo Piccolo avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dal giudice di merito atteso che la quantificazione della pena e l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato, sono state oggetto di una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito e sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione come nella specie, attesa la gravità della condotta contestata che aveva messo in pericolo numerose persone; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C