Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to allege admissible grounds and reliance on waived liability issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Andrea Montaperto inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance acquittal but failed to cite any of the specific grounds permitted under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the appeal merely censured the lack of acquittal while relying on waived liability arguments, which cannot be raised in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 337 c.p.: In appeals against acquittals, cassation appeals are inadmissible if they rely solely on censuring the non-acquittal without alleging admissible grounds, particularly when the appeal invokes liability issues previously waived by the parties.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTAPERTO ANDREA nato a PALERMO il 21/03/1992 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 135/ RG. 35622
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Montaperto avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile in quanto non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi il ricorso a censurare la mancata assoluzione dell'imputato; ritenuto sufficiente richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati quali quelli relativi alla responsabilità dell'imputato; ritenuto che l'inammissibilità vada dichiarata con procedura de plano con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consigliera p.. .T nsora Il Pr idente