Cassation court dismisses appeal for prison violence as inadmissible due to lack of new legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Maurizio Gallizzi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Gallizzi challenged a Palermo Court of Appeal judgment regarding his conviction for the crime of threatening a prison officer and making noise on bars under Article 336 of the Penal Code. The court rejected the appeal because the arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals in cassation are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined and rejected by the court of first instance without presenting new legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLIZZI MAURIZIO nato a VERONA il 23/10/1973 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 134/ RG. 35619
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Gallizzi avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito atteso che la minaccia all'agente di polizia penitenziaria per compiere un atto non consentito e il ritmico rumore sulle sbarre integrano pacificamente il reato contestato, sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo in quanto il dolo specifico sussiste anche se il fatto è diretto soltanto a turbare o a rendere difficile il compimento dell'atto di ufficio o del servizio; ritenuto generico il motivo di ricorso relativo alla mancata esclusione della recidiva alla luce degli argomenti, fondati sui reiterati precedenti penali dell'imputato, puntualizzati a pag. 3 della sentenza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consigliera etérjsora Il Pre dente