Cassation court dismisses appeal for resisting bus conductors as facts are proven and no legal grounds exist.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly rejected the defense's arguments. The appellant, Rambo Baba, was convicted for kicking and punching bus conductors, an act the court deemed a clear case of resistance supported by evidence. The court dismissed the appeal because the new arguments merely repeated issues already thoroughly examined and rejected by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they merely reproduce issues already decided by the court of first instance without presenting new legal grounds or evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BABA RAMBO nato il 06/06/1979 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 133/ RG. 35611
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Rambo Baba avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito atteso che lo spintonamento e calci e pugni ai controllori all'interno di un autobus di linea con conseguenti lesioni a questi cagionate costituisce pacificamente un atto di resistenza non contrastato dall' opposta versione del ricorrente inverosimile e sfornita di prove; ritenuto generico il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato soprattutto in assenza di elementi positivi non documentati e alla luce della sua personalità (pag. 6); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consigliera Vt1sora Il Pre§ dente