Cassation appeal dismissed as inadmissible for sentencing application lacking statutory grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was not permitted by law for this type of judgment. The appellant challenged a sentencing decision based on alleged lack of motivation regarding the absence of exemption causes under Article 129 of the Penal Code. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure strictly limits review to specific statutory violations, excluding this argument.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod.: The appeal against a sentencing application is inadmissible if the ground raised does not fall within the specific statutory exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVANTE MARCO nato a CAMPI SALENTINA il 10/05/1987 avverso la sentenza del 15/07/2024 del TRIBUNALE di LECCE(avviso alle partc .3 udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 132/RG 35602
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Levante avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di resistenza e lesioni; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consigliera esWrs,pra Il Prègidente