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Ordinanza — n. 10831/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-palese qualification error in public official status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10831/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly classified him as a public official despite his role as a works director in a privatized infrastructure project. The court rejected this claim because the qualification was not immediately obvious or eccentric relative to the charges, and the error was not evident from the indictment.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103; In appeals for cassation based on erroneous qualification of facts, the error must be immediately obvious and eccentric to the charge to be admissible, excluding mere evaluative errors in law.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal erroneous qualification of facts public official status privatized infrastructure project palese eccentricity requirement funzionario pubblico pubblici ufficiali imputabilità ad una persona giuridica di diritto pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Avverso la sentenza impugnata, emessa ex art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Costituisce costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103
pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n.
Art. 173 d. Igs. n. 163 del 2006
Art. 616 cod. proc. pen.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso cui conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Avverso la sentenza impugnata, emessa ex art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso cui conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MICHELIS GIAMPIERO nato a AVEZZANO il 02/01/1962 avverso la sentenza del 13/09/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLZANOdato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 131/RG 35595

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giampiero De Michelis avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritiene il ricorso inammissibile perché presentato per motivi non consentiti dalla legge alla luce degli argomenti di seguito indicati. Avverso la sentenza impugnata, emessa ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione, tra gli altri, a delitti contro la pubblica amministrazione, il ricorso censura violazione di legge penale per l'erronea qualificazione dell'imputato come pubblico ufficiale nonostante direttore dei lavori nell'ambito della realizzazione di infrastrutture strategiche affidate unitariamente a contraente generale e, dunque, figura negoziale secondo la volontà di privatizzazione del legislatore alla luce dell'art. 173 d.

Igs. n. 163 del 2006 e dell'ordinanza delle Sezioni unite civili n. 10231 del 26 aprile 2017. Costituisce costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023;

Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842), il chè va escluso atteso anche il recepimento di detta qualificazione giuridica in sede cautelare. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso cui conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febb