Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to non-allowed grounds and lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Francesco Turdo inadmissible for failing to meet the strict requirements of Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The court found that the appellant's arguments merely reproduced grievances already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal regarding the crime under Article 374-bis of the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed, and Turdo was ordered to pay the costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 374-bis c.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on grounds not permitted by law in the jurisdiction of legality, such as mere complaints reproducing issues already adequately examined by the court of first instance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURDO FRANCESCO nato a ALCAMO il 13/10/1992 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 130/ RG 35580
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Turdo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito in ordine ai presupposti del delitto di cui all'art. 374-bis cod. pen. alla luce dell'esauriente disamina delle prove acquisite, incluse le testimonianze di Catanzaro e Guida, come risulta alla pagine 2 e 3 della sentenza; ritenuto inammissibile il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ion quanto non dedotto con l'atto di appello; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consigliera stensora Il Pré 'dente