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Ordinanza — n. 10829/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repeating merits issues already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10829/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments raised merely repeated issues already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The appellant challenged a conviction for theft and resistance, but the court found the facts of the threat and resistance clearly met the elements of the charged crime. Consequently, the court ruled that these matters fall outside the scope of cassation review, which is limited to legal errors rather than re-evaluating factual findings or discretionary sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 367 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance or appeal, as such issues belong to the exclusive jurisdiction of the lower courts regarding fact-finding and discretionary sentencing.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments cassation review limits merits already decided theft and resistance attenuazione della pena commisurazione della pena minorile punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 367 cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 337 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Randazzo Stefano Angelo avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANDAZZO STEFANO ANGELO nato a PALERMO il 04/01/1999 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 129/ RG. 35576

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Randazzo Stefano Angelo avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito atteso che la minaccia e poi la resistenza opposta dall'imputato agli operanti, nel corso di un accertamento sulla provenienza furtiva del ciclomotore in possesso dell'imputato, di tale aggressività da avere imposto l'intervento di altri militari, integrano pacificamente il reato contestato, sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, e non consentono diversa qualificazione giuridica; ritenuto che anche la censura relativa alla quantificazione della pena, fissata sul minimo edittale, al diniego sia della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. esclusa per legge (vedi pag.5) sia delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva siano reiterative e aspecifiche in quanto le statuizione relative al giudizio di comparazione tra opposti circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (si veda l'ultima pagina della sentenza in cui si valorizza la commissione del delitto durante l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione in carcere); altre questioni relative all'applicazione di altri benefici non risultano dedotte in appello in modo specifico; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am