Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because it relied solely on repetitive complaints regarding facts already thoroughly examined by the lower court. The appellant argued against the finding of intent and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found these arguments lacked novelty and specificity. Consequently, the decision was upheld as logically coherent and sufficiently motivated, falling outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on mere complaints or repetitive arguments regarding facts already adjudicated by the court of first instance are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADAGLIACCA VINCENZO nato a PALERMO il 20/11/1984 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 127/ RG 35573
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Badagliacca avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine al dolo del delitto contestato perché il provvedimento impugnato è connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali come risulta alla pagine da 3 a 5 in cui si dà atto come il ricorrente fosse stato visto per strada, al di là degli orari autorizzati, senza che rilevino le sue dichiarazioni ritenute intrinsecamente poco credibili; ritenuto che anche la censura relativa al diniego delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva sia reiterativa e aspecifico in quanto le statuizione relative al giudizio di comparazione tra opposti circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (si veda nella specie pag. 7), tale dovendosi ritenere quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25 02 2010, Contardo, Rv.245931); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consigliera Iensora Il Pr ide