Italian Court dismisses appeal as generic and claims for penalty calculation errors must use specific correction procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luca Vacca's appeal inadmissible for presenting generic arguments rather than specific legal reasoning. Vacca challenged a Milan appellate court's sentence, arguing regarding penalty quantification and the most serious crime, but the court found his submissions merely assertive. Consequently, the court ruled that claims for calculation errors must be addressed via the specific correction procedure under Article 130 of the Criminal Procedure Code, which does not apply when an appeal is already declared inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 130 c.p.p.: An appeal declared inadmissible for generic grounds precludes the use of the correction procedure for alleged calculation errors, as the specific remedy under Article 130 is the exclusive path for such claims when the appeal itself fails.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCA LUCA nato a CARBONIA il 25/02/1983 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 123/RG 35550
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Vacca avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché presentato per motivi generici che si risolvono nella proposizione meramente assertiva rispetto ad argomentazioni, logicamente ineccepibili, svolte nella sentenza di appello con riferimento alla quantificazione della pena tzTazgo~igin32, analitica rispetto ai singoli aumenti derivanti dalla continuazione con riferimento ai singoli reati- satellite (si veda nota 4); rilevato che il ricorrente non ha indicato l'interesse a rilevare quale tra i reati con identiche contestazioni sia il più grave; ritenuto, infine, che l'ultimo motivo di ricorso denuncia essenzialmente un errore materiale di calcolo della pena irrogata dal giudice di merito da ritenersi inammissibile in quanto il rimedio esperibile è la sola istanza ex art. 130 cod. proc. pen., norma che esplicitamente esclude che alla correzione possa provvedere il giudice dinanzi al quale il provvedimento da correggere è impugnato allorché, come nella specie, il ricorso sia dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 40112 del 20/06/2023, Pozzi, Rv. 285067); ritenuto che dagli argomenti che precedono deriva l'inammissibilità del ricorso cui conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende