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Ordinanza — n. 10821/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as merely repetitive of already decided and legally sound merit judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10821/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ferrari inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ferrari argued against the lower court's identification of him as the perpetrator of the crime under Article 377 of the Penal Code. The court rejected this because the appeal merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 377 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with legally sound reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments rejection Article 377 Penal Code Court of Cassazione procedural dismissal testimonianza inattendibile lacune probatorie inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 377 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Cristian Ferrari per il delitto di cui all'art. 377 cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 377 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Cristian Ferrari per il delitto di cui all'art. 377 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI CRISTIAN nato a CALCINATE il 29/12/1988 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 121/ RG 35538

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Cristian Ferrari per il delitto di cui all'art. 377 cod. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in ordine all'identificazione dell'imputato (si vedano, in particolare, pagg. 3-4, ove si rinviene congrua giustificazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consiglieraj2s,frnsora Il Pres dente