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Ordinanza — n. 10818/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grievances regarding putative self-defense and lack of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10818/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on generic grievances rather than specific legal arguments. The appellant challenged a conviction for drug possession, arguing against the exclusion of putative self-defense and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims as merely reproducing arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 393-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. Appeals based on generic grievances or mere reproductions of arguments already examined by the court of first instance are inadmissible in proceedings of legality.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances putative self-defense drug possession procedural legality inchiesta per reati di droga assenza di persecuzione procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
letto il ricorso proposto nell'interesse di Alex Sola avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod.
Art. 393-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
6 e dei reiteratoi precedenti dell'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
letto il ricorso proposto nell'interesse di Alex Sola avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod.
art. 393-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
6 e dei reiteratoi precedenti dell'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLA ALEX nato a PONTE DELL'OLIO il 15/12/1985 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; -M? n. LaG/Rg 35516

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Alex Sola avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che hanno escluso la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., anche nella forma putativa, alla luce della legittima perquisizione domiciliare eseguita dagli operanti per cessione di stupefacenti nell'abitazione del ricorrente (pagg. 4 e 5) in cui avevano trovato un bilancino di precisione con tracce di cocaina; ritenuto generico il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato soprattutto alla luce della gravità della condotta illecita descritta dalla sentenza a pag. 6 e dei reiteratoi precedenti dell'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consiglier tensora Il PreSiidente ! i