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Ordinanza — n. 10810/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and mere stylistic criticisms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10810/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Vincenzo Restivo's cassation appeal inadmissible because it relied on prohibited grounds and contained only stylistic criticisms. The appellant challenged the excessive sentencing not quantified to statutory minimums, but the court found the arguments lacked precise references to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is based on prohibited grounds, contains mere stylistic criticisms, or lacks specific references to the reasoning of the contested act.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility prohibited grounds of appeal stylistic criticisms lack of specific reasoning Article 616 Code of Criminal Procedure motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESTIVO VINCENZO nato a ROMA il 13/05/1994 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 109/RG 35395

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Vincenzo Restivo impugna la sentenza in epigrafe indicata in ordine all'eccessività della pena non quantificata nei minimi di legge;

2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure, contenenti mere clausole di stile, prive della puntuale enunciazione dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato che a pag. 3 ha puntualmente argomentato sul trattamento sanzionatorio;

3. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consigliera ora Il P idente