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Ordinanza — n. 10808/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for failure to raise mitigation argument in second instance proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10808/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Lorenzo Spagnesi's appeal inadmissible regarding a request for greater sentence mitigation based on Article 89 of the Penal Code. The court found the argument was not raised during the appeal phase or in the final submissions before the lower court, which had already considered the defendant's personal conditions. Consequently, the appeal was rejected, and Spagnesi was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 89 cod. pen.: An appeal argument concerning statutory mitigation must be formally raised in the second instance; failure to do so renders the claim inadmissible regardless of the lower court's consideration of personal circumstances.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Statutory Mitigation Second Instance Failure Procedural Default Cassa delle Ammende Article 89 Penal Code pena con condizionale parziale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 89 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Lorenzo Spagnesi; Ritenuto che il motivo dedotto, concernente una maggiore mitigazione della pena per la sussistenza della riconosciuta attenuante di cui all'art. 89 cod.
art. 89 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Lorenzo Spagnesi; Ritenuto che il motivo dedotto, concernente una maggiore mitigazione della pena per la sussistenza della riconosciuta attenuante di cui all'art. 89 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAGNESI LORENZO nato a ROMA il 01/01/1978 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 105/ RG 35334

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Lorenzo Spagnesi; Ritenuto che il motivo dedotto, concernente una maggiore mitigazione della pena per la sussistenza della riconosciuta attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., è inammissibile non solo perché non dedotto in appello, né in sede di conclusioni dinnanzi alla Corte di merito, ma perché la sentenza impugnata ha tenuto ampiamente conto delle condizioni personali dell'imputato anche per il trattamento sanzionatorio, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consigliera eStensora Il Preidente