Cassation appeal dismissed for inadmissibility as arguments merely reproduced merits already decided.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Sesta Fortunata inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued against the lower court's application of specific recidivism rules, but the court found these arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the trial judge. Consequently, the appeal was rejected because it lacked new legal grounds, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds merely reproduce arguments already examined and decided by the court of first instance without presenting new legal issues.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SESTA FORTUNATA nato a AVOLA il 30/01/1987 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 85/RG 35189
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Sesta Fortunata avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in quanto l'applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale è stata argomentata a pag. 4 con il richiamo ai plurimi precedenti della ricorrente e del beneficio ottenuto, poco tempo prima del delitto in questa sede contestato, della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen. per altro delitto di evasione, elementi che rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna k ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consiglier s nsora Il PrA dente