Cassation appeal dismissed for lack of standing due to personal filing after legislative change.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant filed it personally after a specific legislative amendment took effect. The applicant, Rosetta Scartata, sought to challenge a supervision tribunal order regarding her release conditions without depositing written reasons as required by her lawyer. The court ruled that under the new procedural rules, personal appeals against such decisions violate the requirement for proper legal representation and standing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by the applicant against a supervision order issued under the new regime is inadmissible due to lack of standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARLATA ROSETTA (CUI 06RMBQE) nato a ALBENGA il 13/04/1969 avverso l'ordinanza del 26/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA/dato avviso alle partq udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà e detenzione domiciliare avanzate da Rosetta Scartata.
2. Ricorre per cassazione personalmente Rosetta Scartata, riservando il deposito dei motivi da parte del difensore; motivi che non risultano essere stati depositati.
3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione della ricorrente, la quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il