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Ordinanza — n. 10733/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses remittance request as inadmissible due to lack of form and substance under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10733/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the remittance request inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The lower court found the document lacked the required form and substance under Article 46 of the Criminal Procedure Code because its content was completely unintelligible. Consequently, the court ruled that the request could not be evaluated and must be rejected without further examination.

Regesto Legislator

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Art. 45, 46 cod. proc. pen.: A remittance request lacking the requisite form and substance, rendering its content unintelligible and unassessable, is inadmissible.

Parole chiave

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remittance request inadmissible criminal procedure code form and substance unintelligible content court costs Cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 45 cod. proc. pen.
26/2024 innanzi a detta Corte, qualificato come istanza di remissione ex art. 45 cod. proc. pen.; rilevato che l'istanza di remissione è inammissibile, perché priva dei requisiti di forma e di sostanza previsti dall'art.
Art. 46 cod. proc. pen.
pen.; rilevato che l'istanza di remissione è inammissibile, perché priva dei requisiti di forma e di sostanza previsti dall'art. 46 cod. proc. pen., essendo il suo contenuto completamente incomprensibile e non suscettibile di qualsiasi tipo di valutazione.
art. 45 cod. proc. pen
26/2024 innanzi a detta Corte, qualificato come istanza di remissione ex art. 45 cod. proc. pen.; rilevato che l'istanza di remissione è inammissibile, perché priva dei requisiti di forma e di sostanza previsti dall'art.
art. 46 cod. proc. pen
pen.; rilevato che l'istanza di remissione è inammissibile, perché priva dei requisiti di forma e di sostanza previsti dall'art. 46 cod. proc. pen., essendo il suo contenuto completamente incomprensibile e non suscettibile di qualsiasi tipo di valutazione.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: DMITRIKS MIHAILS nato il 26/12/1977 avverso l'ordinanza del 19/12/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letta il provvedimento del 19/12/2024 della Corte di assise di appello di Catanzaro, con la quale viene trasmesso il manoscritto a firma di Mihails Dmitriks, imputato nell'ambito del proc. n. 26/2024 innanzi a detta Corte, qualificato come istanza di remissione ex art. 45 cod. proc. pen.; rilevato che l'istanza di remissione è inammissibile, perché priva dei requisiti di forma e di sostanza previsti dall'art. 46 cod. proc. pen., essendo il suo contenuto completamente incomprensibile e non suscettibile di qualsiasi tipo di valutazione. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0