Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10732/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as execution judge's prior rulings preclude new legal questions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10732/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the execution judge's prior irrevocable decisions preclude a new ruling on the same request. The appellant argued that a new legal question existed because the judge was asked to evaluate all sentences unitarily, whereas previous rulings addressed them separately. The court rejected this, holding that merely rephrasing arguments without introducing new factual or legal elements does not satisfy the requirement for a new question under Article 666 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 671, cod. proc. pen.: A formal revocation of an execution judge's decision does not permit a new ruling on the same request unless new legal questions or facts are substantiated, as mere rephrasing of existing arguments constitutes a mere repetition.

Parole chiave

Generato dall'IA
execution judge continuation of sentences inadmissibility appeal new legal question Code of Criminal Procedure repetition of arguments unitary evaluation unità della procedura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Questa Corte di legittimità ha infatti chiarito che il provvedimento del giudice dell'esecuzione divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod.
Art. 671, cod. proc. pen.
Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo manifesta illogicità della motivazione dal momento che con l'istanza ex art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo manifesta illogicità della motivazione dal momento che con l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 666 comma 2 cod. proc. pen
riproposta in relazione alle medesime sentenze, non possa integrare quell'elemento di novità necessario per superare la censura di inammissibilità derivante dal chiaro disposto di cui all'art. 666 comma 2 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino, Rv. 261394 - 01
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGENTO GIUSEPPE nato a AGRIGENTO il 28/11/1954 avverso l'ordinanza del 21/11/2024 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza formulata nell'interesse di Giuseppe Argento, volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra quattro sentenze, in quanto meramente reiterativa di altra già respinta.

2. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo manifesta illogicità della motivazione dal momento che con l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. da ultimo presentata si era prospettata una nuova questione giuridica, atteso che veniva richiesto al G.E. di compiere una valutazione unitaria di tutte le sentenze, che precedentemente erano stata già valutare separatamente con due ordinanze, sicché doveva ritenersi sussistere il novum legittimante la proposizione della richiesta.

3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte di legittimità ha infatti chiarito che il provvedimento del giudice dell'esecuzione divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l'apparente novità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione (Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino, Rv. 261394 - 01).

Nel caso di specie, tuttavia, la novità degli elementi è solo asserita, dal momento che il ricorrente non deduce alcun nuovo elementi di valutazione, ma rappresenta esclusivamente di avere riproposto un'unitaria richiesta di riconoscimento della continuazione tra fatti che tuttavia sono già stati, tutti, valutati dal G.E. con le ordinanze del 28/05/2014 (che ha respinto l'istanza con riferimento alle sentenze sub 2,3 e 4), e del 22/06/2019 (che ha respinto l'istanza con riferimento alle sentenze sub 1 e 2). Va infatti osservato come una diversa prospettazione dei medesimi argomenti, svolti a sostegno dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. riproposta in relazione alle medesime sentenze, non possa integrare quell'elemento di novità necessario per superare la censura di inammissibilità derivante dal chiaro disposto di cui all'art. 666 comma 2 cod. proc. pen..

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche di una somma di denaro da versare alla Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend