Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10731/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding aggravating circumstances and sentencing balance in criminal case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10731/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected the claim that 'futile motives' constituted an aggravating circumstance, finding the defendant's actions were merely a pretext for violent impulses. The court upheld the appellate court's balanced assessment of generic mitigating factors against the alleged aggravation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 61 n. 1 cod. pen.; Art. 69 cod. pen.: The appeal is inadmissible if the lower court's reasoning on aggravating and mitigating circumstances is logically sound and the balance between them is sufficiently motivated, even when choosing equivalence over prevalence.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility futile motives aggravation sentencing balance discretion concurrent circumstances Cassation review limits tentato omicidio aggravato assassinio qualificato attentato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 61 n. 1 cod. pen.
4, in relazione all'art. 61 n.
Art. 69 cod. pen.
osservato, quanto al secondo motivo relativo al giudizio di bilanciamento tra circostanze, che è principio consolidato quello per cui, in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod.
art. 69 cod. pen
osservato, quanto al secondo motivo relativo al giudizio di bilanciamento tra circostanze, che è principio consolidato quello per cui, in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017 Rv. 270481
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOAROB MOUSTAFA nato il 26/04/1998 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Moustafa Zoarob, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la contestata recidiva rideterminando la pena inflitta per il reato di cui agli artt. 56, 575, 577 c. 1 n. 4, in relazione all'art. 61 n. 1 cod. pen., in anni 5 di reclusione; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dei futili motivi è inammissibile in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata; i giudici di merito hanno infatti, con motivazione logica ed esaustiva - dopo avere evidenziato come la giustificazione all'azione rappresentata dalle offese alla madre dell'imputato non fosse neppure adeguatamente provata - affermato che, in ogni caso, essa era del tutto inadeguata a giustificare la violenta aggressione, trattandosi di uno stimolo esterno di lieve entità tale da apparire un mero pretesto per dare sfogo al violento impulso del Zoarob.

Così argomentando, la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi di diritto più volti affermati da questa Corte in materia; mentre le doglianze difensive si risolvono in censure in fatto non consentite nel presente scrutinio di legittimità. osservato, quanto al secondo motivo relativo al giudizio di bilanciamento tra circostanze, che è principio consolidato quello per cui, in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017 Rv. 270481); nel caso di specie la Corte barese ha ritenuto, con argomentare logico incensurabile in questa sede, il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante dei futili motivi, conforme alla valutazione di gravità del fatto. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C