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Ordinanza — n. 10730/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding sentence increases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10730/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Vincenzo Troia's appeal against a sentence increase inadmissible and ordered him to pay costs. Troia challenged the magnitude of the increases granted following a request under Article 671 of the Criminal Procedure Code, arguing they were excessive. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the executing judge correctly applied the principle of the most severe penalty and fulfilled the specific motivation requirements for satellite crimes.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 187 disp. att. c.p.p.: Appeals challenging the quantum of sentence increases based on Article 671 are inadmissible if the arguments are manifestly unfounded and the lower court has correctly applied the principle of the most severe penalty with specific motivation.

Parole chiave

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sentence increase appeal inadmissible appeal manifestly unfounded satellite crimes Criminal Procedure Code execution judge specific motivation recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, con i quali si censura l'entità degli aumenti riconosciuti a seguito dell'accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod.
Art. 187 disp. att. c.p.p.
Osservato che il Giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione del principio sancito dall'art. 187 disp.
Art. 74 d.p.R. 309 del 1990
pen., ponendo come pena base quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, ovvero la pena inflitta, per il reato di cui all'art. 74 d.p.R. 309 del 1990, con la sentenza della Corte appello di Napoli del 24/10/20223, irr.
art. 671 cod. proc. pen
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, con i quali si censura l'entità degli aumenti riconosciuti a seguito dell'accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen
Osservato che il Giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione del principio sancito dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., ponendo come pena base quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, ovvero la pena inflitta, per il reato di cui all'art.
art. 74 d.p.R. 309 del 1990
pen., ponendo come pena base quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, ovvero la pena inflitta, per il reato di cui all'art. 74 d.p.R. 309 del 1990, con la sentenza della Corte appello di Napoli del 24/10/20223, irr.

Giurisprudenza citata

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Corte appello di Napoli del 24/10/2022
309 del 1990, con la sentenza della Corte appello di Napoli del 24/10/20223, irr.
Corte appello di Napoli del 02/03/2015
il 22/05/2024; Ritenuto altresì che risulta osservato l'onere di motivazione specifica quanto al tema della quantificazione dei segmenti di pena per i reati satellite, di cui alla sentenza della Corte appello di Napoli del 02/03/2015, irr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROIA VINCENZO nato a NAPOLI il 14/12/1979 avverso l'ordinanza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Vincenzo Troia ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, con i quali si censura l'entità degli aumenti riconosciuti a seguito dell'accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati.

Osservato che il Giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione del principio sancito dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., ponendo come pena base quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, ovvero la pena inflitta, per il reato di cui all'art. 74 d.p.R. 309 del 1990, con la sentenza della Corte appello di Napoli del 24/10/20223, irr. il 22/05/2024; Ritenuto altresì che risulta osservato l'onere di motivazione specifica quanto al tema della quantificazione dei segmenti di pena per i reati satellite, di cui alla sentenza della Corte appello di Napoli del 02/03/2015, irr. il 12/02/2016, avendo il Giudice dell'esecuzione determinato l'aumento, per il capo b), di anni 3 di reclusione, e di anni 2 di reclusione per il capo a), avuto riguardo: - alla personalità allarmante dell'imputato; - alla commissione delle condotte illecite decorso un brevissimo tempo dalla scarcerazione ed in costanza dell'applicazione della misura della sorveglianza speciale; - alla ritenuta sussistenza della recidiva; - all'intensità del dolo e dei motivi a delinquere (affermare il proprio dominio sul territorio); - alla gravità obiettiva della condotta.

Osservato che le doglianze difensive appaiono finalizzate ad una rivalutazione non consentita in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così