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Ordinanza — n. 10728/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for explosives manufacturing, citing procedural inadmissibility and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10728/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giovanni D'Urso's appeal against the Second Instance Court's sentence inadmissible. D'Urso argued for a different legal qualification of his explosives manufacturing crime and requested generic mitigating circumstances, but the lower court had already addressed these points with logical reasoning. The Supreme Court rejected the appeal because the cited arguments were either already examined by the trial judges or lacked specific criticism, rendering the appeal procedurally invalid under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals based on mere disparity of judgment with other cases or lack of consideration of all favorable elements are inadmissible if the lower court's reasoning is logical and exhaustive.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal legal qualification generic mitigating circumstances Code of Criminal Procedure disparity of judgment procedural vices explosives manufacturing circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012 - dep. 31/01/2013, Abate e altri, Rv. 254193
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'URSO GIOVANNI nato a CASERTA il 10/10/1977 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; /' ‘ RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giovanni D'Urso, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Na poli che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la contestata recidiva rideterminando la pena inflitta per il reato di fabbricazione di esplosivi in anni 2 mesi 10 di reclusione ed C 13.333,00 di multa; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, oltre che manifestamente infondato; i giudici di merito hanno infatti, con motivazione logica ed esaustiva, evidenziato come il compendio probatorio avesse inequivocabilmente dimostrato la sussistenza, a carico del D'Urso, del reato così come contestato, ritenendo, correttamente irrilevante la circostanza che nell'ambito di diverso procedimento a carico di coimputati, il medesimo fatto fosse stato diversamente qualificato; nel giungere a tale conclusione, la Corte aveva evidenziato una leggera differenza nella rubrica delle rispettive imputazioni mosse nei due procedimenti, dando tuttavia atto che i fatti contestati effettivamente coincidessero ("ferma restando la totale coincidenza della contestazione in fatto"); la valutazione operata dai Giudici della Corte partenopea, logicamente argomentata, non risulta contrastata in alcun modo dal ricorrente che si limita a ribadire il diverso esito di un diverso procedimento, censurando un, inesistente, travisamento, da parte della Corte territoriale, dimenticando altresì il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui a norma dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. i vizi di legittimità del provvedimento sono sempre interni ad esso, con la conseguenza che non hanno alcun rilievo, sotto il profilo del vizio di motivazione o di qualsiasi altro tipizzato profilo di ricorso di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen., la disparità di trattamento o il contrasto di giudizi con altro caso più o meno analogo (tra le tante:

Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012 - dep. 31/01/2013, Abate e altri, Rv. 254193); non è ultroneo ricordare che il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo non ricorre nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici. Rilevato che il secondo motivo con il quale D'Urso lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è del pari inammissibile, per manifesta infondatezza e genericità: il diniego delle circostanze innominate è infatti giustificato da motivazione esente da manifesta illogicità (estrema gravità del fatto, totale assenza di segni di resispiscenza), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del