Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints lack merit and admissibility in parole proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Manfellotto's appeal inadmissible, ruling that his complaints were merely factual grievances rather than legal arguments. The lower court had already addressed the pending drug possession case and Manfellotto's apparent lack of reintegration after completing his sentence. Consequently, the appeal was rejected for being generic and insufficient to challenge the established facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 605 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals in parole proceedings must raise legal issues; mere factual complaints or repetitions of already decided points are inadmissible.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANFELLOTTO VINCENZO nato a TORRE ANNUNZIATA il 09/07/1986 avverso l'ordinanza del 17/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Vincenzo Manfellotto, con cui si deducono violazione di legge e vizio della motivazione relativamente al provvedimento del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pescara - in particolare la difesa si duole dell'esclusione della liberazione anticipata in relazione al semestre dal 18/03/2022 al 17/09/2022 - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto.
Letta la memoria difensiva, con la quale il ricorrente chiede la trattazione del procedimento innanzi a diversa sezione. Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata e disattese con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà. In essa si evidenzia che Manfellotto, in data 12/07/2022, riceveva un pacco da parte di un suo parente contenente sostanza stupefacente, e che il relativo procedimento, contrariamente a quanto dedotto in opposizione, risultava ancora pendente; ancora osservava il Tribunale come, successivamente all'espiazione della pena, Manfellotto avesse commesso altri reati, dimostrando un'adesione solo apparente al percorso rieducativo condotto all'interno dell'istituto.
Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo; Osservato infine che, per quanto attiene la censurata mancata valutazione da parte del Tribunale di documentazione difensiva prodotta, il ricorrente omette di indicarne la natura e la decisività, incorrendo nel vizio di genericità e mancanza di autosufficienza;
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.