Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10723/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for compensation for inhuman detention due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10723/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to adequately address the lower court's decision regarding compensation for inhuman detention. The appellant argued for relief under Article 35-ter of the Prison Order based on conditions violating Article 3 of the ECHR, but the appeal merely repeated arguments already rejected in the prior claim. The court ruled that the appeal lacked specificity and did not challenge the comprehensive factual assessment made by the Tribunal of Surveillance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 35-ter ord. pen.; Art. 3 CEDU; The appeal must specifically challenge the legal reasoning of the lower court; generic repetition of arguments already rejected constitutes inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal inhuman detention Article 3 ECHR prison compensation lack of specificity caso di rigore inesigibile malgrado lesioni salute motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 CEDU
Rilevato che Armando Arapi ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il suo reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di Pescara, la quale rigettava l'istanza, dal medesimo presentata, volta al risarcimento da inumana detenzione ex art. 35 -ter ord.
Art. 35-ter ord. pen.
Rilevato che Armando Arapi ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il suo reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di Pescara, la quale rigettava l'istanza, dal medesimo presentata, volta al risarcimento da inumana detenzione ex art. 35 -ter ord.
Art. 35-bis ord. pen.
Rilevato che Armando Arapi ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il suo reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di Pescara, la quale rigettava l'istanza, dal medesimo presentata, volta al risarcimento da inumana detenzione ex art. 35 -ter ord.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 11602 del 27/01/2021, Vitale
pen., può costituire la base giuridica per il riconoscimento dello speciale rimedio compensativo, ma solo quelle che sono idonee a provocare all'interessato uno sconforto e un'afflizione di intensità tale da eccedere l'inevitabile sofferenza legata alla detenzione» (Sez. 1, n. 11602 del 27/01/2021, Vitale, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARAPI ARMANDO nato il 13/01/1983 avverso l'ordinanza del 22/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Armando Arapi ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il suo reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di Pescara, la quale rigettava l'istanza, dal medesimo presentata, volta al risarcimento da inumana detenzione ex art. 35 -ter ord. pen. per il trattamento contrario all'art. 3 CEDU asseritamente subito presso l'Istituto di Teramo dal 30/06/2021 alla domanda; Ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, non confrontandosi adeguatamente con il provvedimento impugnato, che risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «non ogni lesione astrattamente tutelabile con l'azione inibitoria di cui all'art. 35-bis ord. pen., può costituire la base giuridica per il riconoscimento dello speciale rimedio compensativo, ma solo quelle che sono idonee a provocare all'interessato uno sconforto e un'afflizione di intensità tale da eccedere l'inevitabile sofferenza legata alla detenzione» (Sez. 1, n. 11602 del 27/01/2021, Vitale, Rv. 280681);

Osservato in particolare che l'ordinanza impugnata ha ritenuto non ravvisabile alcuna violazione dell'art. 3 CEDU, non solo in considerazione dello spazio pro capite a disposizione del detenuto, sempre al di sopra dei 3 mq, ma anche alla stregua di una valutazione complessiva, tenuto conto delle condizioni strutturali e logistiche e del regime trattamentale effettivamente praticato, come risultante dalle dettagliate informative fornite dalla Direzione dell'istituto penitenziario; Rilevato che, a fronte di tale esaustiva motivazione, il ricorso, peraltro consentito soltanto per violazione di legge, si limita a reiterare pedissequamente le medesime argomentazioni già dedotte in sede di reclamo, senza peraltro aggredire il ragionamento posto alla base della decisione impugnata che alle relative doglianze ha comunque fornito risposta, donde la sostanziale aspecificità dell'odierna impugnazione;

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C