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Ordinanza — n. 10722/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as it improperly re-evaluates facts regarding parole execution at home.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10722/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a supervision tribunal's refusal to execute a sentence at home, arguing violations of the 2010 law. The court ruled that the lower court correctly assessed the risk of escape and recidivism based on the criminal record and pending evasion proceedings, rejecting the appeal's request for a new factual evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 2, lett. d) della legge 199/2010; The appeal against a supervision tribunal's decision to refuse sentence execution at home is inadmissible if it invites an impermissible re-evaluation of factual elements without confronting the arguments of the impugned order.

Parole chiave

Generato dall'IA
parole execution at home supervision tribunal refusal risk of escape assessment inadmissible appeal procedural costs and fine pericolo di reiterazione rischio di soggiorno illegale allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 2, lett. d) della legge 26 novembre 2010, n. 199
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Ordinanza — n. 1989/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility as social danger argument violates statutory admissibility limits for preventive measures.
Ordinanza — n. 8727/2024 — snpen
Italian Court dismisses appeal for home detention due to lack of specific grounds and high social danger. The court ruled the appeal inadmissible because the sole ground raised was too vague to be examined on merits. The Tribunal of Surveillance had already found the prisoner socially dangerous based on recent cautionary measures, which the appellant failed to refute. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine. The decision reinforces that vague arguments cannot bypass preliminary admissibility checks in Italian surveillance proceedings. This case highlights the strict requirement for specificity in appeals against detention measures. The court emphasized that even if the sentence is served, new risks can justify continued detention. The ruling ensures that procedural flaws prevent substantive review of potentially dangerous prisoners. Ultimately, the court prioritized procedural rigor over the appellant's claim of completed sentence execution.
Sentenza — n. 43714/2024 — snpen
Italian Court dismisses appeal against home detention denial citing specific danger of reoffending against family.
Ordinanza — n. 34220/2023 — snpen
Italian court dismisses appeal against parole denial due to discretionary sentencing power and social danger assessment.
Sentenza — n. 31622/2022 — snpen
Cassation court dismisses appeal against surveillance tribunal's refusal of home detention due to high recidivism risk.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA PATRIZIO nato a REGGIO CALABRIA il 01/02/1986 avverso l'ordinanza del 05/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha respinto il reclamo di Patrizio Bevilacqua contro il provvedimento con il quale il locale Magistrato di sorveglianza aveva respinto l'istanza, formulata ex art. 1 legge 199 del 2010, volta alla concessione dell'esecuzione della pena presso il domicilio; Considerato che avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione l'interessato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 1 legge 199 del 2010; Rilevato che l'art. 1, comma 2, della legge 26 novembre 2010, n. 199, prevede, alla lett. d), che «La detenzione presso il domicilio non è applicabile quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato»; che, nel caso di specie, il Magistrato e, quindi, il Tribunale di sorveglianza hanno rigettato l'istanza di esecuzione della pena presso il domicilio sul rilievo della persistente pericolosità sociale di Bevilacqua, desunta, tra l'altro dal curriculum criminale del condannato, nonché dalle pendenze di procedimenti per fatti di evasione commessi nel 2022, da cui era desumibile il pericolo di fuga, oltre che di ricaduta nel delitto;

Ritenuto che il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto invita ad una non consentita rivalutazione degli elementi fattuali e non si confronta con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C