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Ordinanza — n. 10721/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation denial due to generic arguments lacking factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10721/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luca Cioffo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cioffo argued that the trial judge relied solely on old criminal records while ignoring his current stable job, family assistance, and critical attitude toward his past. The court rejected this, noting the judge's discretion requires a specific assessment of the applicant's current criminal capacity and that Cioffo's arguments were merely generic and failed to substantively counter the original decision's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal against a surveillance court decision denying alternative measures is inadmissible if it contains only generic refutations without a real factual comparison to the original decision's rationale.

Parole chiave

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probation denial appeal surveillance court discretion inadmissible cassation appeal generic arguments rejection criminal capacity assessment divieto di demolizione legittimazione a contestare licenza sfratto

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOFFO LUCA nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 16/03/1976 avverso l'ordinanza del 02/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Luca Cioffo, per mezzo del difensore, ricorre per Cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e rigettato l'istanza di affidamento in prova, dolendosi del fatto che la decisione reiettiva si fondasse unicamente su precedenti penali risalenti ne tempo, e non tenesse conto de della successiva condotta di vita del condannato che ha un regolare lavoro, presta assistenza alla madre anziana, ha manifestato un atteggiamento critico verso il suo passato;

Letta la memoria telematicamente depositata dal difensore del ricorrente; Considerato che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); Considerato che, nel caso di specie, nell'esercizio del suo potere discrezionale, il giudice a quo ha osservato come la revisione critica rispetto ai fatti commessi fosse generica e non adeguatamente riscontata; che Cioffo avesse pendenze per fatti anche recenti e che nell'informativa dei Carabinieri acquisita si desse atto di una perdurante e attuale capacità criminale del ricorrente, che aveva anche più volte violato le prescrizioni imposte con provvedimenti restrittivi di natura cautelare.

Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita rivalutazione di merito e prive di reale confronto con la ratio decidendí dell'ordinanza impugnata, la cui motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co