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Ordinanza — n. 10719/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and specific arguments lacking legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10719/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were merely stated without any substantive legal reasoning. Although the appellant raised three grounds including violation of law and excessive penalty, the court noted these were not supported by specific arguments. Consequently, the court ruled that the generic nature of the complaints rendered the appeal inadmissible despite the appellate court's adequate reasoning on the facts and sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Appeals must be specific and reasoned; generic complaints lacking argumentation result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissibility generic arguments lack of reasoning appellate review procedural law tardivo pagamento delle spese versamento dell'anticipo delle spese addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
110 del 1975; considerato che il ricorso si articola in tre motivi (violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
110 del 1975; considerato che il ricorso si articola in tre motivi (violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANNOUR AYMEN nato il 26/06/2000 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che Aymen Bannour, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975; considerato che il ricorso si articola in tre motivi (violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., mancando alcuna disamina su eventuali cause di non punibilità; eccessività della pena; erronea qualificazione giuridica del fatto) che risultano solo enunciati ma che non sono stati oggetto di alcuna argomentazione da parte del ricorrente; ritenuto pertanto che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile stante l'assoluta genericità ed aspecificità delle doglianze, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza d'appello che argomenta adeguatamente in ordine alla sussistenza del fatto ascritto all'imputato (pag. 4), nonché circa l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio (pagg. 4, 5); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso