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Ordinanza — n. 10716/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to merit-based arguments violating unitary intent criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10716/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal by Antonio Grieco inadmissible because his arguments focused on the merits rather than procedural errors. Grieco challenged the lower court's finding that three drug offenses lacked a unified criminal intent due to time gaps and varying execution methods. The court rejected this as a new factual evaluation, noting that the existence of a unitary criminal design is a matter for the trial judge's reasoned discretion.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; The existence of a unitary criminal design is subject to the trial judge's discretionary assessment based on adequate motivation, and appeals challenging this finding on substantive grounds are inadmissible in cassation.

Parole chiave

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unitary criminal intent drug offenses cassation inadmissibility merit-based arguments judicial discretion attività criminosa traffico aggravato di stupefacenti individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIECO ANTONIO nato a NAPOLI il 15/10/1997 avverso l'ordinanza del 05/11/2024 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Antonio Grieco ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01 ), atteso che, con motivazione affatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con le tre sentenze in istanza specificate, ed ha osservato che, nonostante l'omogeneità delle norme incriminatrici violate (violazione legge stupefacenti), il lasso temporale intercorso tra i fatti (rispettivamente commessi il 14/01/2019, il 08/10/2021 ed il 30/06/2022), nonché le diverse modalità di commissione degli stessi, precludessero la possibilità di immaginare una preventiva ideazione unitaria: a tale riguardo appare opportuno rammentare che questa Corte - a più riprese - ha affermato che l'accertamento degli indici rilevatori dell'unicità del disegno criminoso «è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022, non massimata).

Osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così