Criminal appeal dismissed for lack of standing due to procedural timing violations under Italian Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant personally filed the request after the new procedural rules took effect, violating specific standing requirements. The appellant challenged a lower court's refusal of probation measures, arguing for a re-evaluation of his case. The court ruled that personal filing post-implementation of the amendment rendered the appeal procedurally invalid, resulting in dismissal and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by the appellant after the entry into force of a procedural amendment regarding standing is inadmissible if it concerns a measure issued under the old regime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARACENO SALVATORE nato a AUGUSTA il 21/12/1979 avverso l'ordinanza del 11/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà e detenzione domiciliare avanzate da Salvatore Saraceno.
2. Ricorre personalmente Salvatore Saraceno, chiedendo la rivalutazione delle istanze.
3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il