Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being specific and lacking legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in evaluating evidence regarding a criminal charge, but the court found the appeal specific and lacking in legal reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal was properly filed in the facts section and did not meet the requirements for a cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, para. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is specific and lacks legal argumentation, as it merely reiterates facts without challenging the legal basis of the decision.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMBE LUIGINO nato a MAZZARINO il 27/10/1976 avverso la sentenza del 18/06/2024 del TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che Luigino Tambè, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Enna, che lo ha condannato alla pena di € 200 di ammenda per il reato di cui all'art. 697 cod. pen.; considerato che il motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto versato integralmente in fatto, aspecifico volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito: la prova del fatto è stata invero correttamente individuata dal Giudice di merito alla luce della testimonianza resa in dibattimento dal teste operante Vincenzo D'Ingianna, nonché dal contenuto del verbale di perquisizione e sequestro, tra le altre cose, dell'arma oggetto di imputazione, che risulta essere stato prodotto in atti (v. verb. ud. 18/06/2024 in cui si dà atto dell'avvenuta acquisizione del verbale di perquisizione e sequestro dell'arma, atto redatto il 10/01/2020 da Commissariato PS Enna, effettivamente allegato al verbale di udienza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis