Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to waived merits and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Rocco Indraccolo inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant had previously waived all substantive appeal grounds, leaving only the sentencing profile, while the court found the remaining arguments regarding sentencing reduction and provocation procedurally barred. Consequently, the court ruled that the appeal was manifestly unfounded and precluded by the prior waiver of merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, para. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant has waived substantive grounds or if the appeal contains manifestly unfounded arguments not raised in the first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INDRACCOLO ROCCO nato a GALATINA il 31/08/1977 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che Rocco Indraccolo, a mezzo dei suoi difensori, avv. Gervasi e avv. Stefanizzi, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che, dopo avere dato atto che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello riguardanti il merito, con la sola eccezione di quelli attinenti il profilo sanzionatorio, ha, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, escluso la contestata recidiva rideterminando la pena inflitta per il reato di cui agli artt. 56, 575 cod. pen., in anni 5 di reclusione. Rilevato che il primo ed il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv.
Gervasi (con i quali rispettivamente si contesta vizio di motivazione in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità, e si lamenta l'erroneità della qualificazione giuridica stante l'inidoneità dell'azione a cagionare l'evento morte) sono manifestamente infondati, in quanto, una volta espressa rinuncia ai motivi pertinenti alla responsabilità, il dibattito processuale sul tema era da ritenersi definitivamente precluso; Rilevato che il secondo motivo, comune ai difensori, con il quale ci si duole della mancata riduzione per le già concesse attenuanti generiche nella misura di un terzo e si lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, è inammissibile in quanto manifestamente infondato; osservato in particolare che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, pari a un terzo, non postula che il Giudice prenda in considerazione necessariamente gli elementi favorevoli addotti dalla difesa - magari anche per disattenderli - essendo bastevole il fatto, nel richiamo agli elementi di segno sfavorevole reputati di maggior rilievo e in grado di inibire il computo delle generiche nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, giudicandolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475;
Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217); quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, il motivo è inammissibile, essendo preclusa la sua analisi dalla circostanza che l'imputato non aveva avanzato detta richiesta in sede di merito, come risulta dall'esame dell'atto di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C