Criminal appeal dismissed for lack of unity of criminal intent due to significant temporal gaps between offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to continue proceedings. The appellant argued for a unified criminal design, but the court noted a substantial time gap between the 1983 offense and subsequent acts committed from 1991 onwards. Consequently, the court ruled that the lack of objective connection and the long temporal distance precluded a finding of a single criminal intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; A significant temporal distance between criminal acts, absent objective connections, negates the existence of a unified criminal intent required for procedural continuation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANNUZZI ROBERTO nato a ROMA il 04/03/1948 avverso l'ordinanza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di Roberto Pannuzzi per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra il reato giudicato con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 17/07/1986 (sentenza sub 4) ed i reati giudicati con le ulteriori tre sentenze, in istanza specificate, già riunite sotto il vincolo della continuazione; Letta la memoria difensiva telematicamente depositata con la quale si chiede la rimessione del ricorso al Presidente della Corte con riassegnazione alla sezione competente; considerato che in particolare il G.E. ha rilevato come la sentenza sub 4. (tentato acquisto di sostanze stupefacenti) risultasse commesso il 28/03/1983, mentre le ulteriori condotte di associazione finalizzato a narcotraffico giudicate con le ulteriori sentenze attenessero a fatti commessi a distanza di anni dalla prima (a partire dal 1991), in contesti territoriali diversi ed in assenza di alcun collegamento oggettivo tra i fatti;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed in presenza di una distanza temporale cospicua tra i fatti (come avvenuto nel caso di specie), non è illogica la decisione reiettiva del giudice dell'esecuzione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così