Italian court dismisses prisoner's appeal regarding water quality and quantity in detention center.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the prisoner's arguments regarding water quality and quantity were factually irrelevant to the surveillance judge's decision. The lower court had already verified that water met safety standards based on official analyses, rendering the prisoner's empirical claims about turbidity insufficient to overturn the order. Consequently, the court rejected the request for compliance and ordered the prisoner to pay legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603 c.p.p.; Art. 604 c.p.p.: Appeals against surveillance orders must be based on legal violations, not re-litigation of facts already ascertained by the lower court; arguments regarding the quantity of water not specified in the order are inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 29/10/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di NUOROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Alessio Attanasio ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Magistrato di sorveglianza di Nuoro ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di ottemperanza relativa alla somministrazione di acqua potabile.
2. Nell'unico motivo, il ricorrente deduce violazione di legge; si evidenzia in particolare che l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro, di cui si chiedeva l'ottemperanza, prevedeva la distribuzione di acqua potabile "qualora vengano riscontrate impurità"; che a tal fine, non ha rilevanza la potabilità attestata dall'ASL, dal momento che l'acqua sgorga torbida dal rubinetto, come dimostrato dal detenuto con prove empiriche; che essendo già stata provata la presenza di impurità, l'ottemperanza non poteva essere negata; che, infine, la richiesta del detenuto riguardava non solo la somministrazione di acqua potabile ma anche la quantità della stessa (2 litri anziché 1 litro);
3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, e proposto per motivi non consentite.
4. All'accertamento in fatto operato dal Magistrato di sorveglianza, attestante l'effettuazione di analisi delle competenti autorità sanitarie che hanno accertato la potabilità dell'acqua erogata in istituto, ed alla conseguente determinazione assunta, sul presupposto dell'effettiva già attuata ottemperanza da parte dell'istituto di detenzione, il ricorrente si limita a riproporre doglianze in fatto, circa la presenza di impurità nell'acqua, inammissibili nel presente procedimento per cui è ammesso il ricorso per la sola violazione di legge; del tutto fuori fuoco appare la doglianza inerente il quantitativo di acqua potabile da fornire al detenuto in caso di acclarata impurità dell'acqua erogata, dal momento che il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza non prevedeva i quantitativi di acqua da fornire.
5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così