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Ordinanza — n. 10708/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic recidivism arguments lacking specific factual contestation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10708/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments regarding recidivism were too generic and failed to specifically contest the lower court's detailed reasoning. The appellant, Latrofa, challenged the aggravated sentence for recidivism based on his history of serious crimes like robbery and extortion, arguing the new conduct did not prove renewed social danger. The court rejected this, noting that the appellate court had already provided a specific and exhaustive analysis confirming the new offense as a symptom of the appellant's continued dangerousness, rendering further generic objections legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; In appeals challenging recidivism, generic arguments regarding the application of the aggravating circumstance are inadmissible when the lower court has provided specific and exhaustive reasoning on the concrete verification of the offender's dangerousness.

Parole chiave

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recidivism aggravation inadmissible appeal generic legal arguments social danger assessment Cassation procedure controllo periodico della detenzione condizioni della detenzione preventiva periodo di controllo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011
Ritenuto che Marco Latrofa, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, De Silvio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATROFA MARCO nato a BARI il 10/01/1990 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che Marco Latrofa, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 in mesi 8 di reclusione; considerato che il motivo unico del ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, è inammissibile, perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sull'applicazione della citata aggravante, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto formulata dalla Corte territoriale (pag. 5); ricordato, in particolare, che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez.

F, n. 35526 del 19/08/2013, De Silvio, Rv. 256713); nel caso di specie la Corte di appello ha spiegato, con un percorso argomentativo rispondente al principio sopra richiamato, che, a fronte dei plurimi precedenti riportati dal Latrofa per gravi reati quali rapina, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale, la nuova condotta dovesse ritenersi sintomatica di una rinnovata pericolosità sociale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis