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Ordinanza — n. 10707/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for merely reproducing already decided censorship arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10707/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a reduced sentence regarding the illegal possession of mobile phones, arguing for a violation of law and lack of reasoning. The court rejected this claim because the appellate court had already thoroughly analyzed and dismissed these specific arguments based on the appellant's criminal history and location violations.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is the mere reproduction of legal arguments already adequately examined and rejected by the appellate court in its judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments censorship of arguments appellate review legal reasoning allontanamento nonostante motivi di salute assenza ingiustificata permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO DAMIANO nato a BITONTO il 04/04/1998 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che Damiano Caputo, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta per i reati di cui agli artt. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 (capo A) e 73 d. Igs. n. 159 del 2011 (capo B) in complessivi mesi 7 giorni 10 di reclusione; considerato che il motivo unico del ricorso, con cui si contesta violazione di legge e omessa motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, con riferimento, relativamente al capo A), alla condotta di violazione del divieto di detenere cellulari, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza: in particolare il giudice di appello impugnata (si veda pagine 3 e 4), con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha evidenziato come le circostanze concrete in cui era maturato il fatto reato (essendo stato/Caput°, gravato da plurimi precedenti per gravi reati, e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Bitonto, stato colto in altro territorio, mentre era alla guida di un automezzo e nella disponibilità di due apparati cellulari), portassero ad escludere la ricorrenza dei presupposti per considerare inoperante nel caso di specie il divieto di detenere cellulari, a suo tempo legittimamente imposti dal giudice della prevenzione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec